20 gennaio 2025 – Articolo di Roberto Brioschi e Anna De Toni (Presidente del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti della Fondazione Rome Technopole) pubblicato su Il Sole 24 ORE
Ammessi a detrazione anche i versamenti iscritti nelle voci di patrimonio netto che vengono utilizzati per effettuare successivi aumenti di capitale
L’agevolazione ai fini Irpef della somma investita nel capitale sociale di una start up innovativa si applica anche ai conferimenti in denaro iscritti nelle voci di patrimonio netto che vengono utilizzati per effettuare successivi aumenti di capitale, trattandosi, al pari di conferimenti in denaro nel capitale sociale, di investimenti che rispettano i requisiti di legge e rispondono pienamente alla ratio agevolativa della norma che premia la patrimonializzazione delle imprese.
Questo il parere espresso dalla Direzione regionale delle Entrate della Lombardia in risposta alla consulenza giuridica 904-11/2024 riguardante l’ammissibilità in particolare dei conferimenti iscritti alla voce «riserva in conto futuro aumento di capitale sociale» e solo successivamente utilizzati per l’aumento di capitale sociale, ai fini del riconoscimento della detrazione prevista dall’articolo 29 del Dl 179/2012.
Secondo l’amministrazione finanziaria la fruizione della detrazione da parte dei soci investitori è giustificata dall’effettivo aumento del capitale sociale realizzato utilizzando anche somme che ab origine sono destinate, per volontà dei soci investitori, all’aumento della rispettiva partecipazione sociale.
L’interpretazione della Direzione regionale si spinge oltre il dettato normativo e la lettura esposta al paragrafo 6.3 della circolare dell’agenzia delle Entrate 16/2014 in cui limitava la detrazione solo ai conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start up innovativa, escludendo i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo.
Già nel question time del 18 giugno 2014 era stato precisato che «al fine di consentire al soggetto conferente di poter beneficiare dell’agevolazione sulle somme conferite, la start up innovativa deve procedere ad aumentare il capitale sociale e/o la riserva sovrapprezzo mediante imputazione delle somme iscritte in altre riserve di patrimonio netto».
Finora gli uffici hanno mantenuto la linea del documento di prassi. Il nuovo parere, invece, allarga le maglie e i passaggi da riserva «in conto futuro aumento di capitale» a «capitale sociale», considerato che anche in questo caso viene, di fatto, evitata la fuoriuscita di capitali dalla start up. Questi specifici conferimenti, trattandosi di apporti di capitale di rischio, costituiscono una riserva «vincolata», «targata» che li distingue dal versamento a fondo perduto (o a copertura perdite): la “personalizzazione” della riserva risiede nel legame tra il versamento che l’ha originata e il soggetto che lo ha effettuato.
Sulla scia della posizione della Cassazione (ordinanza n. 29325/2020, n. 34503/2021, n. 24093/2023), anche per l’Amministrazione finanziaria, quindi, la corretta iscrizione di questi versamenti tra le riserve e la loro successiva imputazione ad aumento del capitale sociale assicura il rispetto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 3 del decreto attuativo, in quanto costituiti a garanzia del presidio dell’effettività dell’aumento del capitale sociale.